Successione Testamentaria: Quote e Normativa, Come funziona?
A molti sarà capitato di trovarsi davanti ad un notaio per l’apertura o la redazione di un testamento. I dubbi sulla successione testamentaria possono essere molti: si può fare ciò che si vuole dei propri beni oppure ci sono delle quote che vanno rispettate e lasciate a soggetti specifici? Qual è la normativa di riferimento? Come si effettua il calcolo delle quote?
Nei prossimi paragrafi troverai tutte le risposte.
Continua a leggere per scoprirne di più.
In Questo Articolo Si Parla di:
Cos’è il testamento?
Vediamo di analizzare insieme la disciplina della volontà testamentaria, definendo innanzitutto il fondamento della successione testamentaria: la ratio si può individuare nella tutela del diritto di proprietà individuale, ossia nell’interesse del singolo a trasmettere i propri beni a terzi, regolando i propri interessi nel periodo successivo al decesso.
In qualche modo l’istituto si contrappone alla successione legittima in cui, in assenza di testamento, è la legge soltanto a disciplinare le vicende future dei beni e dei diritti del de cuius.
Ma cos’è il testamento? Si tratta di un atto unilaterale legato alla morte di un soggetto, il quale stabilisce cosa ne sarà del suo patrimonio.
L’atto è quindi postumo e poiché produce effetti a seguito del decesso, colui che ha redatto il documento non potrà più chiarire la sua volontà nel caso in cui sorgessero dubbi o imprecisioni: per questo la legge prescrive delle norme volte a garantire la libertà e il rispetto della volontà testamentaria.
Il testamento, secondo la legge, è un negozio tipico, poiché è disciplinato dall’ordinamento, è unipersonale (scritto da un’unica persona), personalissimo (non si può delegare la volontà testamentaria), formale o solenne (perché per essere valido va stipulato nelle forme previste dalla legge stessa) e infine è revocabile: approfondiamo questi aspetti.
Per quanto riguarda l’apertura del testamento, invece, abbiamo redatto una guida apposita che puoi leggere qui.
I principi del testamento
Le norme di legge sulla volontà testamentaria si basano su principi specifici, ad esempio quello della certezza della volontà testamentaria, la quale deve essere certa ed inequivocabile (articolo 628 del codice civile): tale articolo stabilisce che è considerata nulla ogni disposizione a favore di una persona che non può essere individuata con certezza.
Il secondo principio su cui si fonda la disciplina in questione è il principio di personalità, per cui solo il testatore può formulare la propria volontà testamentaria, senza possibilità di delega o sostituzione.
Quindi vi è il principio del formalismo, che vuole stabilire le forme di espressione della volontà testamentaria, volontà che è valida soltanto se espressa nei modi esplicitamente stabiliti per legge.
Infine vi è il principio di revocabilità, ossia il testatore in qualunque momento può revocare le proprie disposizioni.
Le quote della successione testamentaria: quota disponibile e legittima
Nella successione testamentaria il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, definita quota di riserva, sia destinata a soggetti specifici, i cosiddetti legittimari: si tratta del coniuge, dei figli e degli ascendenti (in questo caso se non vi fossero figli).
Il testatore non può decidere come dividere le quote da destinare a questi soggetti, né può privarli dell’eredità, poiché, appunto, la legge prevede che essi ereditino una percentuale predefinita.
Questa quota è indisponibile al de cuius, mentre un’altra quota e disponibile alla volontà dello stesso.
Naturalmente perché il testatore possa disporre di questa quota stabilendo a chi indirizzarla è necessario che egli sia in grado di redigere testamento.
Il legislatore dispone che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.
Prima di analizzare chi sono questi ultimi, scopriamo qualcosa di più sulle quote di successione.
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Successione testamentaria: quote disponibili
Come anticipato, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti: la prima consiste nella quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre; la seconda è la quota di legittima (o di riserva), di cui il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, a soggetti specifici (legittimari) legati al de cuius da rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio. Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente si tratta di coniuge, figli e ascendenti.
Il motivo di questa indisponibilità della quota di legittima è che il legislatore ha voluto consentire a determinati soggetti di ricevere una quota minima del patrimonio del testatore: per questo ad essi è stato riconosciuto il titolo ereditario di legittimari.
Come si suddividono le quote tra questi soggetti?
Come calcolare la quota legittima?
La quota del legittimario è calcolata in base al rapporto tra la quota riservata del legittimario ai sensi dell’art. 537 del codice civile e la massa ereditaria, che va calcolata ai sensi dell’art. 556 del codice civile.
Questo articolo afferma che, al fine di determinare la quota disponibile, si deve creare una “massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettato negli articoli da 747 a 750 e, sull’asse così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Vediamo insieme le differenti combinazioni di ipotesi inerenti le quote di legittima e di disponibile.
- Al coniuge superstite, in mancanza di figli e senza ascendenti, spetta il 50% di eredità più il diritto abitazione. La quota disponibile è pari al 50% dell’eredità;
- Nel caso di un coniuge e di un figlio unico, anche naturale (ossia nato fuori dal matrimonio) e indipendentemente dagli ascendenti in vita, al marito/moglie spetta il 33,33% di eredità sommato al diritto di abitazione, mentre al figlio spetta la stessa quota (33,33% eredità). La quota disponibile ammonta al 33,33% dell’eredità;
- Nel caso di coniuge rimasto con due o più figli, al primo spettano il 25% eredità e il diritto di abitazione. Ai figli spetta il 50% eredità da dividere in parti uguali. La percentuale della quota disponibile è del 25%;
- Se il defunto lascia un coniuge senza figli, ma vi sono ascendenti in vita, al primo spetta il diritto di abitazione e il 50% di eredità, ai secondi spetta il 25% di eredità da dividere in parti uguali. La quota disponibile è del 25%;
- Se vi fosse soltanto un figlio unico orfano anche dell’altro genitore, indipendentemente da eventuali ascendenti in vita, ad esso spetta il 50% di eredità, l’altra metà è disponibile alla volontà del de cuius;
- Se rimangono due o più figli senza coniuge del defunto, i figli si dividono in parti uguali il 66,66% dell’eredità, la quota disponibile è del 33,33%;
- Se vi sono esclusivamente ascendente/i senza coniuge, nè figli, questi ereditano il 33,33%, mentre la quota disponibile è del 66,66%;
- Infine, se non vi sono figli né ascendenti l’intera eredità costituisce quota disponibile.
Successione testamentaria e incapacità
Sono identificati come incapaci di redigere testamento, innanzitutto, i soggetti minori di età.
Incapaci sono anche coloro che sono stati interdetti per infermità mentale: questi soggetti, però, diventano legalmente incapaci solamente al momento della pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 421 del codice civile. La conseguenza è che il testamento (redatto anche durante la fase di giudizio sull’incapacità) resta valido salvo venga dimostrata l’incapacità di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto di successione testamentaria.
Infine, sono da ritenersi incapaci i soggetti che, sebbene non interdetti, siano considerati incapaci di intendere e volere al momento della scrittura dell’atto, ad esempio perché in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe. In tal caso esibire elementi che facciano ritenere il testatore incapace è un’azione a carico di chi intende dimostrare l’incapacità del testatore.
La giurisprudenza si è spesso pronunciata in materia di incapacità di intendere e volere del testatore.
La sentenza numero 24881 del 06 novembre del 2013 ha sottolineato che ai fini dell’annullamento di un testamento per incapacità del testatore è necessario fornire la prova che l’infermità abbia privato in modo totalizzante il soggetto redattore del documento, rendendolo incapace di comprendere le proprie azioni.
Uno dei paradossi in tema di incapaci riguarda il caso del minore emancipato, il quale ha facoltà di sposarsi ma non quella di redigere il testamento.
Tutti possono ricevere per testamento?
Concludiamo questa trattazione con l’elenco di coloro che non possono ricevere per testamento: il legislatore ha elencato tra di essi il tutore ed il protutore, il notaio, i testimoni e l’interprete nel caso di testamento pubblico, del soggetto che ha redatto o ha ricevuto il testamento segreto, anche se fatte per interposta persona.
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