Eredità Giacente: Qual è il Ruolo del Curatore? Entro quando deve avvenire l’Accettazione?

Che cos’è l’eredità giacente? Questa è una domanda che ci si pone quando si parla di successione per causa di morte, un tema molto sentito nell’ambito del diritto civile.

Nel periodo di tempo che va dalla morte del de cuius all’accettazione da parte dei chiamati, l’eredità resta priva di un titolare e viene chiamata eredità giacente. In quest’ottica i termini che possono essere sconosciuti sono molteplici: nomina del curatore, inventario eredità giacente, accettazione, pignoramento, prescrizione.

Insomma, si tratta di una fase, a cui tecnicamente si fa riferimento indicandola come eredità giacente, molto delicata e complessa, la quale necessita di tutela perché il patrimonio potrebbe disperdersi, causando danni per i creditori eventuali del defunto e per gli stessi eredi.

Per evitare che ciò accada, la legge permette al chiamato che ancora non ha accettato l’eredità di compiere tutti gli atti necessari a salvaguardare il patrimonio anche se ciò non sempre è possibile: il futuro e ancora eventuale erede, infatti, ha il potere (ma non l’obbligo) di provvedere.

Egli, in pratica, potrebbe benissimo disinteressarsi dell’eredità e, per far si che sorgano problemi, è previsto l’istituto dell’eredità giacente di cui andremo a parlare in questo articolo.

Funzione e nomina curatore eredità giacente

L’articolo 528 del codice civile stabilisce che quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni, spetta al tribunale competente nel circondario nel quale si è aperta la successione, d’ufficio o su istanza delle persone che possono essere interessate, a nominare un curatore dell’eredità.

Il decreto di nomina, chiarisce la legge, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci leali della provincia e viene iscritto nel registro delle successioni.


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Cosa prevede la nomina

Le condizioni per la nomina, quindi, sono ben definite:

  • il chiamato non ha ancora accettato l’eredità;
  • il chiamato non si trova nel possesso dei beni;
  • solo l’autorità giudiziaria può nominare il curatore.

Una volta che la persona nominata ha accettato (può anche rifiutarsi) deve effettuare il giuramento e deve adempiere fedelmente alle funzioni che gli vengono affidate.

Sul piano degli effetti, una volta che avviene la nomina, il chiamato non può più esercitare quei poteri che gli sono attribuiti dall’articolo 460 del codice:

  • non può esercitare le azioni possessorie;
  • non può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea;
  • non può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o che per essere conservati necessitano di un grave dispendio.

Tutti questi atti, dal momento dell’accettazione della nomina, possono essere compiuti solo dal curatore.

Altro effetto derivante dalla nomina del curatore dell’eredità giacente è quello che non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ipotecari, neanche sulla base di sentenze che sono state pronunciate prima della morte del debitore, cioè nel nostro caso del de cuius.

La redazione dell’inventario e la legittimazione

Il curatore dell’eredità giacente, dopo l’accettazione ed il giuramento, deve procedere a redigere l’inventario: al riguardo deve attenersi a quanto dispongono gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile. A cosa serve l’inventario? La sua funzione è quella di quantificare la consistenza patrimoniale dell’eredità.

Il curatore ha poi legittimazione attiva e passiva per qualsiasi giudizio che riguarda l’eredità: ciò vuol dire che le sentenze che vengono pronunciate contro il curatore hanno efficacia di giudicato nei confronti del futuro erede.

In parole povere: se c’era una causa pendente per un mancato pagamento passato e viene pronunciata sentenza di condanna nel mentre è operativo il curatore, l’erede che eventualmente accetta dovrà pagare il debito eventualmente accertato giudizialmente.

Il curatore ha la facoltà, ma non è obbligato, di pagare i debiti ereditari ed i legati. In questo caso, però, può agire soltanto se previamente autorizzato dal giudice.

Cosa succede se c’è del denaro contante? 

I soldi facenti parte dell’eredità giacente e quanto viene ricavato dalla vendita dei beni facenti parte del patrimonio devono essere depositati presso una banca o un ufficio postale indicati dal tribunale a cui compete la giurisdizione sulla successione.

Se ci sono delle rendite, si ritiene che non sussiste analogo obbligo: per esempio nel patrimonio c’è un immobile per il quale è in corso un contratto di locazione, l’affitto non deve per forza essere depositato nella banca o nella posta indicate dal tribunale.

Il curatore ha l’obbligo di rendicontare quanto svolge al giudice: quest’ultimo può stabilire dei termini entro i quali deve relazionare sulla sua amministrazione e può, in qualsiasi momento, revocare la nomina oppure sostituire il curatore.

Accettazione eredità giacente e termine dell’eredità giacente

Il curatore cessa le sue funzioni, ai sensi dell’articolo 532 del codice civile, quando l’eredità è stata accettata.

Al riguardo non fa distinzione se l’accettazione è pura e semplice o con beneficio d’inventario: nel momento in cui il chiamato accetta viene meno il periodo di giacenza dell’eredità.

Non bisogna confondere l’accettazione con l’immissione nel possesso dei beni: nel caso in cui, infatti, il chiamato diventa solo possessore, il curatore continua ad esercitare il suo ruolo.

Altra causa che determina la cessazione dell’attività del curatore è quella dell’esaurimento dell’attivo ereditario. Come si può facilmente intuire, una volta che vengono pagati tutti i debiti ed i legati, se non c’è niente da dividersi, non c’è più un patrimonio da gestire.

Ultima ipotesi di cessazione della carica è la devoluzione dei beni allo Stato: ciò si verifica quando non vi sono chiamati entro il sesto grado e quindi l’eredità viene definita eredità vacante.

In tutti questi casi, la cessazione della curatela avviene di diritto: non serve un provvedimento apposito da parte del giudice che ha provveduto alla nomina.

Prescrizione e beneficio d’inventario

Il diritto di accettare l’eredità cade in prescrizione trascorsi dieci anni dal momento dell’apertura della successione.

Secondo l’articolo numero 481 del Codice Civile, però, è nella facoltà dei soggetti interessati chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine più breve rispetto a quello pari a 10 anni, periodo entro cui il chiamato ha il dovere di accettare o rinunciare all’eredità.

Se tale termine trascorre inutilmente, allora il chiamato perde il diritto di accettare. Una nota: il termine inferiore al decennio può essere stabilito dal testatore stesso.

Come può essere l’accettazione dell’eredità? Essa può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario.

In questo secondo caso permette di non fondere il patrimonio del de cuius con quello dell’erede, evitando, in caso di debiti ereditati, che gli stessi possano essere saldati attingendo al patrimonio dell’erede (pignoramento eredità giacente).

Lo stesso principio non vale nella situazione dell’accettazione di accettazione pura e semplice: in questo caso, infatti, l’erede ha il dovere di attingere alle sue risorse per rispondere dei debiti del defunto.

Infine, è nulla l’accettazione parziale o sottoposta a condizione o termine.

Ulteriori risorse utili

Ecco altri articoli correlati al tema che potrebbero risultare utili se sei alle prese con un’eredità attuale o potenziale:

Buon proseguimento su Affari Miei!


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Imprenditore e Investitore - Co-fondatore di Affari Miei
Ha fondato Affari Miei nel 2014. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha approfondito la sua storica passione per l'economia e la finanza conseguendo un Master Executive in Consulenza Finanziaria Indipendente. É autore dei libri "Vivere di Rendita - Raggiungi l'Obiettivo con il Metodo RGGI" (2019) e "Investimenti Sicuri - Come Proteggere il Tuo Patrimonio e Vivere di Rendita" (2023).
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