Buoni Fruttiferi Postali Cointestati: Rimborso e Funzionamento
I buoni fruttiferi postali sono da sempre considerati come uno tra gli investimenti più interessanti e sicuri. Scommetto che anche tu ne hai ricevuto qualcuno, magari da parte di un parente previdente.
Ne esistono moltissime varietà, ma esistono buoni fruttiferi postali cointestati? Cosa accade in caso di buoni fruttiferi postali cointestati a deceduto?
Lo vediamo in questo articolo, continua a leggere!
In Questo Articolo Si Parla di:
Cosa sono i BFP?
I BFP sono una forma di investimento sicuro, garantita dallo Stato italiano e che è inoltre caratterizzata da una tassazione agevolata, come ti spiegherò nei prossimi paragrafi.
Rispetto ai BOT, altro strumento garantito dallo Stato ed emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, il prezzo dei buoni postali non è sottoposto a oscillazioni: esso rimane quello nominale. Al contrario, i titoli di Stato fluttuano sul mercato, per cui la loro quotazione potrebbe diminuire o aumentare quotidianamente.
Tuttavia, i rendimenti dei buoni sono inferiori rispetto a quelli dei Bot, in correlazione al rischio che corre il risparmiatore. Qui sul mio blog te lo ripeto sempre: più grande è il rischio, maggiore è il rendimento.
Buoni cointestati: la successione
Partiamo dal presupposto che i buoni cointestati si rifanno alle caratteristiche del buono di riferimento (3×2, ordinario e così via); ma quello che può confondere il risparmiatore è legato fondamentalmente alla questione dell’eredità e al diritto al rimborso del superstite nel caso in cui l’altro fosse deceduto.
Cosa accade se uno dei soggetti intestatari viene a mancare? Come si gestiscono i buoni da un punto di vista di successione e riscossione?
I Bfp cointestati sono titoli nominativi non cedibili: ciò vuol dire che alla Posta non si può opporre una eventuale scrittura privata.
L’unica ipotesi di trasferimento la si ha in caso di morte dell’intestatario: in questo caso gli eredi possono scegliere di conservarli fino alla scadenza, maturando di conseguenza gli interessi previsti contrattualmente, oppure chiedere il rimborso nelle modalità previste al momento della sottoscrizione.
E se ci sono più cointestatari e solo uno muore? Come funziona la successione? In questo caso se l’altro cointestatario è l’unico erede, non sorge alcun problema.
Se gli eredi del defunto sono diversi, invece, in mancanza di un accordo amichevole tra le parti in causa ci sarà la sospensione del titolo: nel frattempo, aperta la successione, gli eredi diventeranno titolari della quota del defunto e potranno decidere se chiedere il rimborso della quota che sarebbe spettata al defunto.
Riscossione: la sentenza del 2018
I Buoni Cointestati, qualora si debba procede con il Rimborso di un Buono Cointestato, richiedono una particolare attenzione alla clausola “CPFR”, Con Pari Facoltà Rimborso.
Se vi è tale clausola, infatti, ogni singola persona a cui è intestato il buono ha la possibilità di agire singolarmente e quindi può recarsi da solo allo sportello per il ritiro della sua somma.
Se non vi è questa voce, invece, tutti gli Intestatari del Buono allo sportello per il ritiro, in modo da mostrare i propri documenti di riconoscimento, pena il mancato rimborso della somma.
Se tra gli intestatari vi è un soggetto deceduto , bisogna agire per forza mediante la Pratica di Successione, utile ad incassare il Buono Postale. Ciò tuttavia allunga i tempi di parecchi mesi, passati i quali è possibile entrare in possesso della somma investita.
Da poco è stata emanata una sentenza al Tribunale di Vercelli, a luglio 2018, che ha imposto alle Poste Italiane a rimborsare integralmente, nel caso di clausola PFR, la somma al cointestatario del buono nel caso che l’altro deceda.
Si tratta di un precedente che permette di evitare casi di ostruzionismo in circostanze specifiche: il giudice ha infatti stabilito che esistono i presupposti per la riscossione senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto.
Una nota importante: cos’è la clausola PFR?
Se il buono viene cointestato con la clausola PFR, ogni cointestatario può operare indipendentemente dagli altri, anche in relazione alla riscossione del titolo.
La clausola di pari facoltà rimborso permette ad ogni cointestatario, autonomamente, può richiedere il rimborso dell’intera cifra.
Ma non era così semplice, prima dell’ultima sentenza, in quanto la clausola di pari facoltà di rimborso veniva resa inoperativa in caso di decesso di uno dei titolari.
In caso di decesso di uno dei cointestatari, è sufficiente presentare una autocertificazione.
Prima di salutarti, qui trovi la guida approfondita su tutti i BFP in vigore. Buona lettura!
7 Commenti
Moreno · 29 Aprile 2019 alle 23:07
Buona sera Avvocato, è possibile riottenere la metà dei buoni postali cointestati pfr riscossi senza accordo tra due intestati? Mi spiego meglio. Tizio riscuote il 100% dei buoni presentandoli fisicamente allo sportello postale senza avvisare Caio (l’altro cointestatario): come può Caio riottenere la metà che gli spettava? Grazie
roberto arcangeli · 27 Dicembre 2018 alle 18:14
BUONASERA
Mi risulta che se poste è a conoscenza della morte di uno dei cointestatari (almeno fino a poco ) e obbligata a bloccare il buono fino alla presentazione dei documenti di successione, atto notorio, certificati e presentazione allo sportello degli eredi, questo in teoria, poi ne fanno di tutti i colori, per comodità evitano di provvedere a questi obblighi dichiarano che non erano a conoscenza del decesso del cointestatario ecc può succedere che non rispondano o evasivamente alla ricerca di eventuali buoni postali cointestati cartacei con PFR già rimborsati all’insaputa di un cointestatario peggio ancora se é l’erede a richiedere documentazione di acquisto da parte del defunto, sono quattro anni che lotto e tutti coprono. ho due cause aperte una in procura (dura, stato contro stato) altra civile e la sei in mano al giudice i loro avvocati sono dipendenti poste e vanno avanti all’infinito siamo noi che abbiamo costi elevati sperando in un esito positivo. Non mollo speriamo bene
rita agostini · 18 Giugno 2017 alle 14:32
sarebbe possibile sapere il n* delle sentenze con le quali i tribunali di tutta Italia esplicitano il diritto PFR? purtoppo mi trovo a discutere con una “DIRETTRICE” di poste italiane , che richiede una infinità di documenti. Grazie per l’attenzione.
Cataldo verdolotti · 7 Marzo 2017 alle 23:11
Abbiamo appurato che le poste abusano… In pratica che bisogna fare per riscuotere i buoni postali?
A me hanno bloccato tutto… Devo pagare utenze e spese funebri ma le poste non mi danno i miei soldi!
Giovanni · 2 Febbraio 2017 alle 21:56
Aggiornatevi, se c’e’ una P.F.R. nel buono postale ed uno dei cointestatari viene a mancare, poste italiane e’ tenuta a pagare a vista l’intero importo del buono comprensivo degli interessi maturati fino al giorno di richiesta del rimborso, al superstite cointestatario e non deve ne’ puo’ richiedere un’apertura di successione sullo stesso.Ormai in questo senso continuano a piovere sentenze dai piu’ diversi tribunali nazionali, mettendo fine ad un abuso che poste italiane ha perpretato per diversi anni.
remo · 29 Marzo 2017 alle 19:41
Buonasera Giovanni
Hai delle sentenze di cassazione a tal proposito ? Grazie
Avv. Antonio Favale · 29 Maggio 2017 alle 12:18
Buongiorno, sono d’accordo con Lei ma le poste continuano a fare ostruzionismo. Cerco colleghi con i quali condividere esperienze e documentazione (sentenze e atti) per porre fine a questa situazione.