Redditi di Capitale: Definizione e Tassazione Dividendi (Capital Gain)
Quando parliamo di redditi di capitale ci riferiamo a redditi che sono sottoposti, in Italia come nel grosso degli altri paesi del mondo sviluppato, a regimi fiscali diversi, perché diversa ne è la provenienza.
Storicamente vengono ritenuti contrapposti ai redditi da lavoro, poichè il reddito da capitale, appunto, non viene generato impiegando le proprie forze fisiche e mentali, ma “semplicemente” impiegando il denaro che si ha a disposizione, ad esempio attraverso degli investimenti.
Anche all’interno di questa importante categoria possiamo trovare diverse sotto-categorie, che devono essere necessariamente analizzate una per una per avere un quadro per quanto possibile completo della questione.
In questa guida ti parlerò anche di tasse, ovvero di quanto bisogna pagare nel caso in cui si percepissero appunto i suddetti redditi.
In Questo Articolo Si Parla di:
Redditi da capitale: cosa sono?
Voglio iniziare la trattazione che stiamo affrontando insieme con una definizione mirata ad inquadrare il tema. Che cosa sono i redditi da capitale? Non esiste una disciplina organica che ci aiuti a definire nel complesso quello che, secondo il regime fiscale attualmente in vigore, possa essere ritenuto reddito da capitale.
Siamo davanti ad una delle questioni più complesse dell’intera normativa fiscale, che possiamo cominciare però a ricostruire grazie all’articolo 44 del TUIR.
Possiamo definire, secondo la legge, come reddito di capitale:
- gli interessi derivati da mutui, conti deposito, certificati di deposito e anche conti correnti (anche se questi ultimi non producono più interessi nella stragrande maggioranza dei casi);
- gli interessi che provengono dalle obbligazioni, dai titoli di stato e similari, ovvero da quei titoli che offrono retribuzione e che non sono assimilabili alle azioni – valgono ovviamente a questo scopo anche i titoli di stato emessi in territorio straniero
- i certificati di massa;
- i compensi che si ricevono per la concessione di una fidejussione, ma anche di altro tipo di garanzia;
- le rendite perpetue;
- gli utili che derivano dalla partecipazione al capitale di una società, a meno che non si tratti di casi specifici che avremo modo di analizzare più avanti;
- gli utili che arrivano da associazioni in partecipazione;
- i proventi che derivano dalla gestione di masse patrimoniali;
- i proventi dei mutui di titoli garantiti;
- i redditi provenienti dai contratti di assicurazione;
- i redditi delle rendite vitalizie che hanno funzione previdenziale;
- i redditi del beneficiario del trust.
Si tratta di una lista particolarmente lunga, che ha come tratto di unione tra le forme di strumenti elencate il fatto che queste possano produrre reddito semplicemente dal fatto di aver impiegato dei capitali, ovvero dove non concorre in alcun modo il lavoro del soggetto che detiene i titoli.
Le due macro-categorie all’interno dei redditi di capitali
All’interno della macro-categoria che porta il nome di redditi di capitale si è soliti inoltre distinguere tra due grandi famiglie, ovvero:
- i proventi che derivano da rapporti di finanziamento (pensiamo ai redditi del mutuo, ma anche ai redditi che scaturiscono da obbligazioni);
- i proventi che invece derivano da partecipazioni in attività finanziarie, e che vengono in genere percepiti in forma di dividendi di partecipazione.
Sull’importanza di questa definizione avremo modo di tornare più avanti.
Quali sono le particolarità dei redditi di capitale?
I redditi di capitale sono particolarmente interessanti perché sono sottoposti non solo ad aliquota specifica, ma anche a regole che li rendono molto diversi dai redditi da lavoro.
I redditi di capitale hanno due caratteristiche fondamentali, in mancanza delle quali non possono essere in alcun modo essere definiti come tali:
- tassazione redditi di capitale: essa avviene al lordo, ovvero non è possibile sottrarre dalla base imponibile le eventuali spese che si sono sostenute;
- la tassazione segue inoltre il principio di cassa, ovvero viene applicata una volta che l’utile viene conseguito e non nel momento in cui viene maturato sulla questione avremo modo di tornare più avanti).
Che cos’è il principio di cassa e come funziona
Il principio di cassa è forse la particolarità più importante del reddito di capitale. Secondo tale principio, infatti, i redditi di questo tipo devono essere tassati alla vendita, ovvero quando il reddito è effettivamente percepito.
Si tratta di una differenza importante con i redditi di impresa, per i quali invece esiste il principio di competenza economica.
I redditi provenienti da rapporti di finanziamento
Ora procediamo con l’analisi delle principali categorie di redditi di capitale. La categoria in questione, ovvero quella dei redditi da rapporti di finanziamento, indica quei rapporti puri di rendita finanziaria, quando la remunerazione è percepita in virtù di un contratto composto nel seguente modo:
- da un lato abbiamo il risparmiatore, che mette a disposizione dei capitali;
- dall’altro lato abbiamo un debitore, che può essere un intermediario finanziario oppure un’azienda, o anche uno stato, che percepisce il denaro;
- il contratto prevede il pagamento di interessi, che possono essere fissi o variabili, che costituiscono la remunerazione della dazione in denaro da parte del risparmiatore.
L’interesse così percepito è il reddito di capitale in questione, sul quale viene applicata tassazione.
La tassazione dei redditi provenienti da rapporti di finanziamento
La tassazione dei redditi di capitale provenienti da finanziamento avviene secondo due linee guida ben precise:
- la tassazione avviene con ritenuta alla fonte a titolo di imposta: sarà dunque l’intermediario finanziario, prima di distribuire gli interessi, a trattenere la somma che dovrà essere pagata come tassa;
- la tassazione è al 26% in via generale, e scende al 12,50% per i redditi che provengono da titoli di Stato, sia italiani che stranieri, a patto che non siano emessi da stati a fiscalità privilegiata.
I redditi provenienti da capitali impiegati in attività finanziarie
Diverso il discorso, come stabilito dal TUIR, per quelli che sono i redditi da capitale che provengono da capitali che abbiamo impiegato in attività finanziarie e che dunque provengono da dividendi in virtù della nostra quota di partecipazione.
Qui il discorso che riguarda la tassazione si fa molto più complesso, perché dovremo tenere conto, come avremo modo di vedere più avanti, sia della localizzazione dell’attività in questione, sia invece della percentuale di partecipazione che deteniamo.
Il criterio della partecipazione
Il criterio della partecipazione serve ad individuare se il risparmiatore detiene una quota di capitale che può essere qualificata e non qualificata. Al fine di questa ulteriore distinzione diventa utile considerare due aspetti:
- l’eventuale quota di capitale sul totale detenuta dal risparmiatore;
- la possibilità di partecipare o meno al voto in assemblea.
Il diritto societario attualmente vigente in Italia stabilisce delle soglie diverse, a seconda del tipo di impresa, per individuare la presenza di una partecipazione qualificata o meno:
- per le partecipazioni in società quotate in borsa: abbiamo una partecipazione qualificata nel caso in cui detenessimo o più del 5% delle azioni, oppure nel caso in cui avessimo più del 2% dei voti in assemblea;
- per le partecipazioni delle società non quotate in borsa: la quota capitale da detenere per trasformare la partecipazione in qualificata è del 25% oppure una quota che attribuisca almeno il 20% dei voti in assemblea.
Il criterio della localizzazione
Altrettanto importante è il criterio della localizzazione. Siamo davanti ad un criterio che si riferisce a dove l’impresa di cui deteniamo partecipazioni sia localizzata, ovvero dove operi principalmente.
Per le società residenti: come si calcola l’aliquota
Per quanto riguarda le società residenti, ovvero le società che operano e hanno sede legale in Italia, nel caso di partecipazione qualificata:
- la base imponibile è del 49,72%, quindi con un’esenzione del 50,28%, sia per le persone fisiche, che abbiano o meno la partita IVA, sia per le società di persone. Sulla quota residua si pagano poi le aliquote IRPEF;
- la base imponibile è invece del 5% per le società di capitali.
Per quanto riguarda invece i dividendi da partecipazioni non qualificate abbiamo:
- una ritenuta alla fonte del 26% per le persone fisiche non titolari di partita IVA
- uno sconto sulla base imponibile del 50,28% per le persone fisiche titolari di partita IVA e per le società di persone – sul restante 49,27% viene applicata l’aliquota IRPEF ordinaria
- una base imponibile del 5% per le società di capitali
Per le società non residenti
Per le società che invece non hanno residenza fiscale in Italia e che distribuiscono dividendi in ragione delle quote che deteniamo, troviamo il caso delle società in paesi ex-blacklist, ovvero paesi a fiscalità privilegiata. In questo caso si dovrà pagare IRPEF o IRES, a seconda del soggetto che detiene le quote
Nel caso invece di società residenti in paesi non in blacklist, si applicano le nome di cui sopra.
Questo è tutto per quanto riguarda questo tema: ti consiglio di consultare il sito Affari Miei per tutte le questi legate al fisco e alle tasse e agli investimenti. Qui troverai moltissime risposte a tutte le tue domande!
Buona lettura!
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