Pex Dividendi: Come Funziona l’Esenzione Fiscale di Plusvalenze e Dividendi
Cos’è il regime PEX? Ne hai sentito parlare e vorresti informazioni a riguardo?
Il regime PEX (acronimo che sta per Participation Exemption) è un trattamento fiscale agevolato che permette alle imprese di risparmiare sulle tasse. Questo regime venne introdotto nel 2003 con la “riforma Tremonti” per le imprese relativamente al trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da partecipazioni strategiche.
La PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES o, per meglio dire, concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa.
Continua a leggere per avere informazioni a riguardo e capire come funziona.
Come funziona?
Come abbiamo accennato, la Pex prevede che le plusvalenze realizzate mediante questo strumento non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione Ires, o meglio rientrano ma formeranno il reddito imponibile dell’impresa solo per una minima parte.
Vediamo prima di tutto a quali tipologie di plusvalenze può essere applicato il regime PEX:
- Plusvalenze su titoli;
- Plusvalenze su partecipazioni al patrimonio oppure al capitale sociale;
- Plusvalenze su partecipazioni societarie;
- Plusvalenze su strumenti finanziari (es.azioni);
- Contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi;
- Contratti di associazione in partecipazione.
Il regime PEX si applica ai soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), in particolare alle società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.), alle società cooperative, alle società di mutua assicurazione. Sono invece escluse le società semplici, gli enti ad esse equiparati, gli investitori istituzionali e le persone fisiche.
A partire dalla sua introduzione nel 2003, l’aliquota di esenzione è cambiata nel tempo e ha subito la seguente evoluzione:
- Dal 2003 al 2005 vi era un’esenzione del 100% del valore delle plusvalenze;
- Da ottobre 2005 al dicembre 2005 l’esenzione era del 95% del valore delle plusvalenze;
- Dal 2005 al 2006 l’esenzione era pari al 91% del valore delle plusvalenze;
- Nell’intero anno 2007 l’esenzione era dell’84% del valore delle plusvalenze;
- Dal 1º gennaio 2008: l’esenzione è tornata ad essere il 95% del valore delle plusvalenze.
Vediamo adesso come funziona nel dettaglio la PEX e facciamo un esempio.
Le plusvalenze generate in regime PEX concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES nella misura del 5% con un taglio dell’imponibile fiscale sulla plusvalenza di ben il 95%.
Anche per quanto riguarda i dividendi abbiamo una base imponibile pari al 5%.
Va specificato che norme specifiche hanno modificato l’articolo 109 del TUIR per neutralizzare il pericolo del cosiddetto dividend washing (un’operazione consistente nell’acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo l’incasso degli utili).
Menzioniamo anche le minusvalenze generate da azioni che in regime PEX non rilevano ai fini IRES.
Facciamo un esempio numerico per capire meglio in termini di guadagno i vantaggi del regime PEX.
L’azienda X ottiene 100 mila euro di ricavi mentre genera 10 mila euro derivanti da partecipazioni strategiche in altre società.
Queste ultime risultano esenti proprio grazie al regime PEX. Supponiamo che l’azienda X abbia dovuto sostenere 30 mila euro di costi.
- Base imponibile senza PEX: (100.000+10.000) – 30.000= 80.000 mila euro
- Base imponibile con PEX: (100.000 – 30.000) + 5% 10.000= 70.000+500= 70.500
In sintesi con il PEX le plusvalenze generano soltanto 500 euro a livello di imponibile.
Requisiti per l’applicazione
Vediamo infine che per poter usufruire del regime PEX, l’impresa partecipante deve possedere necessariamente 4 requisiti:
- Possesso della partecipazione per un periodo ininterrotto (dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione);
- Le partecipazioni devono rientrare tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- La residenza fiscale della società non deve essere in un paradiso fiscale (deve essere nella cosiddetta “white list”);
- la società partecipata deve esercitare attività di impresa commerciale.
Ulteriori risorse utili
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