Rinuncia all’Eredità: Normativa, Costi e Procedura, Ecco Come Funziona

Si sente spesso parlare di rinuncia all’eredità, quando si parla di successione. Ma che cos’è una rinuncia all’eredità, quando conviene e soprattutto qual è il modo corretto di effettuarla? Come sappiamo, all’eredità sono chiamati i successori nominati nel testamento o quelli legittimi, a seconda della situazione.

Possono spesso esserci problemi come debiti pregressi di chi muore, presenza di minorenni chiamati ad accettare o semplicemente valutazioni legate alle spese da sostenere per assolvere a tutte le procedure previste per legge ed al rapporto costi-benefici.

Con la rinuncia all’eredità (o al legato) il soggetto chiamato all’eredità dichiara di non voler ereditare i beni che la successione gli destinerebbe e che gli sono dovuti per testamento o per legge, come all’articolo 519 del Codice Civile.

A questo punto cerchiamo di approfondire meglio la questione per capire meglio quali sono i vantaggi e le possibili criticità di questa procedura.

Cos’è la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione con la quale il soggetto sostiene di non voler accettare il patrimonio destinatogli.

Per poter essere valida, non deve essere gravata né da termini né da condizioni, deve essere gratuita e quindi a favore degli altri chiamati all’eredità (il che significa che non si può cedere a terzi la quota d’eredità alla quale si è rinunciato).

Perché si rinuncia all’eredità?

Con l’atto di rinuncia, abbiamo compreso che il chiamato all’eredità rifiuta di accedere al complesso di beni a lui destinato. Ma perché si rinuncia all’eredità?

Al di là di particolari scelte personali, la maggior parte delle volte che un soggetto sceglie di compiere questo atto lo fa in quanto, ad esempio, i debiti del de cuius sono superiori rispetto ai beni, e il chiamato all’eredità non vuole addossarsi l’onere di rispondere di tali debiti.

Nel caso specifico, quindi, il chiamato all’eredità non potrà essere chiamato in causa da un creditore del defunto che voglia rivalersi sui suoi eredi per la soddisfazione dei propri crediti, in quanto appunto, rinunciando all’eredità, colui che l’ha fatto non è più erede.

Colui che rinuncia all’eredità diventa quindi del tutto estraneo alla successione, e fa cessare ogni effetto nei suoi confronti dovuto all’apertura della successione stessa.

Prima di rinunciare all’eredità bisogna però prendere in considerazione i pro e i contro della scelta. Infatti, una volta rinunciato alla qualità di erede per mezzo della formale dichiarazione (che vedremo più avanti), non è più possibile riacquistare tale qualità.

Questo diritto si perde del tutto con la rinuncia, quindi conviene sempre valutare bene se si vuole rinunciare all’eredità. La prima cosa da verificare è sicuramente la consistenza del patrimonio del de cuius.

Per fare questo ci si può avvalere della consulenza di un professionista, per valutare tutti i patrimoni del defunto analizzando anche i registri catastali, fallimenti e altri registri atti a rilevare il patrimonio del de cuius.

Anche se il defunto ha lasciato molti debiti, potrebbe anche aver lasciato in eredità un complesso di beni dal valore enorme che potrebbero ripagare ampiamente i debiti contatti da quest’ultimo in vita.

Solo una volta effettuata bene questa analisi si potrà scegliere, con cognizione di causa, di rinunciare all’eredità.

In caso contrario è sicuramente indicato, come vedremo più avanti, controllare quali siano le sostanze patrimoniali che costituiscono l’eredità prima di procedere alla rinuncia alla stessa.


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Come si effettua la rinuncia?

La rinuncia all’eredità viene fatta per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio, ovvero dal Cancelliere del tribunale del circondario dove la successione è stata aperta. Una volta effettuata la dichiarazione viene conservata in Tribunale, all’interno del Registro delle Successioni.

Vediamo meglio come va effettuata la dichiarazione di rinuncia. Quest’ultima non può contenere alcuna condizione, e neppure in termine (non si può rinunciare “temporaneamente all’eredità”), e neppure alcun limite (non si può accettare parzialmente l’eredità).

Se la dichiarazione di rinuncia contiene uno degli elementi suddetti, è nulla e non ha quindi valore. Attenzione: laddove la dichiarazione di rinuncia sia fatta previo pagamento di un corrispettivo per la rinuncia, o laddove essa sia fatta a favore solo di alcuni dei chiamati all’eredità, la legge collega a queste dichiarazioni l’effetto contrario, ovvero quello di far accettare l’eredità.

Il termine temporale per la rinuncia non è breve: l’articolo 480 del codice civile ci informa che l’eredità può essere accettata (e alla stregua vi si può rinunciare) entro dieci anni dalla morte del de cuius. Dopo tale termine il diritto si prescrive e dunque non è più possibile procedere con la  rinuncia.

Anche in questo caso però è presente un’eccezione: chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale dove si sia aperta la successione che venga fissato un termine più breve per l’accettazione/rinuncia all’eredità.

É la cosiddetta “azione interrogatoria” e può essere proposta, in via esemplificativa, da un creditore del de cuius. In questo caso, accettata l’azione, il giudice fissa un termine più breve trascorso il quale si prescrive il diritto di rinunciare e di accettare l’eredità. La prescrizione breve, se così la si vuole chiamare, è ad esclusivo appannaggio del giudice, che ne stabilirà anche i termini.

L’effetto della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità ha un effetto “retroattivo”, agisce quindi ex tunc, cioè si considera colui che abbia rinunciato all’eredità come se non fosse neppure mai stato chiamato ad ereditare. L’effetto retroattivo è stabilito nell’articolo 521 del Codice Civile.

Sono poste due eccezioni all’effetto retroattivo della rinuncia all’eredità, vale a dire che il soggetto può domandare il legato al lui fatto fino al massimo valore della porzione disponibile, oppure trattenere una donazione ricevuta dal de cuius.

La rinuncia è revocabile solo nel caso in cui l’eredità non sia stata acquistata da altri dei soggetti chiamati (e comunque, facendo salvi i diritti di terzi, per esempio dei creditori del defunto).

Il chiamato all’eredità che abbia nascosto e/o sottratto alcuni dei beni facenti parte del cumulo ereditario, ai sensi dell’articolo 527 del Codice civile, decade dal diritto di rinunciare e diviene erede “puro e semplice”.

La rinuncia all’eredità implica il pagamento di un’imposta di registro di 200 euro.

Impugnazione della rinuncia all’eredità

La rinuncia può essere impugnata dai creditori (ai sensi dell’articolo 524 del Codice Civile) e dal soggetto che ha rinunciato (ai sensi dell’articolo 526 del codice civile).

Quando ad impugnare la rinuncia sono i creditori, essi possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in luogo del debitore per rivalersi sui beni al fine di soddisfare i loro crediti: si tratta di una procedura alla quale si ricorre spesso, soprattutto quando i debiti sono consistenti.

Questo accade in quanto il soggetto che ha rinunciato impugna la dichiarazione e lo fa perché la rinuncia è stata effetto di violenza o inganno. L’impugnazione è soggetta ad un termine di cinque anni dal momento in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il raggiro.

Si tratta comunque, in chiusura, di un tema molto complesso, che necessita sicuramente dell’assistenza da parte di un professionista, soprattutto per situazioni patrimoniali particolarmente intricate.

Sarebbe un vero peccato lasciarsi, infatti, scappare un’eredita che soltanto all’apparenza potrebbe sembrare svantaggiosa per gli eredi, mentre magari si nascondono beni all’interno del patrimonio del defunto in grado di ripagare in modo più che ampio il debito apparente.


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Imprenditore e Investitore - Co-fondatore di Affari Miei
Ha fondato Affari Miei nel 2014. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha approfondito la sua storica passione per l'economia e la finanza conseguendo un Master Executive in Consulenza Finanziaria Indipendente. É autore dei libri "Vivere di Rendita - Raggiungi l'Obiettivo con il Metodo RGGI" (2019) e "Investimenti Sicuri - Come Proteggere il Tuo Patrimonio e Vivere di Rendita" (2023).
Categorie: Successione

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