Successione Legittima: Calcolo Quote, Rinuncia e Devoluzione dell’Eredità
Che cos’è la successione legittima? Chi sono gli eredi legittimi? Purtroppo capita di dover affrontare questa tematica, nel momento in cui in una famiglia si venga a manifestare un lutto. Talvolta nascono dei conflitti inerenti proprio all’eredità legittima e alle conseguenti problematiche del calcolo.
Successione ereditaria, quote ereditarie, eredi legittimi sono quindi ambiti controversi: nel corso di questo articolo voglio aiutarti a destreggiarti in questo dedalo legale che porta ad ereditare i beni del de cuius.
Il Codice Civile, al Capo X del libro II, si occupa del tema della successione dei legittimari, solitamente denominata “successione necessaria”, in quanto si determina anche contro la volontà dello stesso defunto.
Vediamo di approfondire questo argomento.
In Questo Articolo Si Parla di:
La successione ereditaria e le sue sottocategorie
La successione ereditaria può essere distinta in due diverse categorie.
Nel primo caso si parla di successione “ab intestato” o “intestata”: questo caso si manifesta nel momento in cui il de cuius (ossia colui che ha lasciato una eredità) non ha redatto testamento oppure se nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio.
Il secondo caso, invece, riguarda la cosiddetta successione testamentaria, che si presenta quando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.
Perché il codice civile stabilisce che la successione legittima debba venire anche contro la volontà del de cuius?
L’obiettivo delle norme del Codice Civile è quello di limitare la volontà del testatore di disporre pienamente del proprio patrimonio, in modo da assicurare una quota a tutti i suoi parenti più stretti, così come stabilito dall’articolo 536 del codice civile.
I soggetti individuati da questo articolo del codice sono coloro a cui spetta parte della legittima eredità e sono definiti legittimari.
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Chi sono i legittimari?
I legittimari sono coloro a cui la legge riserva una parte – definita legittima – del patrimonio, ossia una quota che non può essere loro sottratta (esclusa la rinuncia da parte dei legittimari stessi).
La legge individua in questa categoria il coniuge, i discendenti legittimi, ossia i figli legittimi e naturali, e gli ascendenti legittimi (genitori).
Per quanto riguarda i figli legittimi e quelli naturali, le differenze passate sono state appianate con la riforma del 1975.
Invece, per quanto riguarda la definizione di coniuge, questo è ritenuto tale (come si evince dall’articolo 536 del codice) se al momento dell’apertura della successione si trova vincolato dal matrimonio al de cuius oppure se risulta essere separato senza addebito di separazione: infatti, il coniuge separato con addebito ha diritto ad un assegno vitalizio se, al momento della successione, godeva degli alimenti da parte del coniuge.
In caso di mancanza dei legittimari subentrano nella successione gli eredi legittimi: si tratta dei collaterali, ossia altri parenti sino al sesto grado. Infine, in mancanza anche di eredi legittimi, è lo Stato Italiano ad acquistare di diritto senza accettazione l’eredita.
Quote legali e calcolo quote ereditarie spettanti ai legittimari
In merito alla successione, il legislatore ha anche disposto le modalità e le quote della successione stessa, elencando ogni eventualità.
Ad esempio, nel caso in cui succedano esclusivamente i figli, essi ereditano quote suddivise in parti uguali. Nel caso in cui il de cuius muoia senza lasciare figli, fratelli o sorelle o loro discendenti, allora succedono i genitori in parti uguali. Nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna.
Nel caso in cui gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri. Nel caso in cui il soggetto muoia senza figli, genitori o ascendenti, allora succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota. Nel caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle, sono ammessi tutti ed i genitori erediteranno almeno la metà del patrimonio.
Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano partecipare alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro.
I casi individuati dal legislatore non terminano qui: qualora non vi fossero discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini).
Divisione delle quote di successione in caso di concorrenza tra i legittimari
E se quando si presentano casi di concorrenza come si succede? In questa eventualità, unitamente ai soggetti suddetti, le quote saranno diversamente distribuite a seconda dei casi. Vediamoli.
In primo luogo, se il coniuge concorre con i figli, egli ha diritto alla metà dell’eredità nel caso in cui concorra con un solo figlio, mentre ha diritto ad un terzo nel caso in cui concorra con più figli.
Se invece il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, salvo il diritto ad un quarto degli ascendenti. Nel caso in cui il coniuge non concorresse con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità.
Infine, se il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, partecipa alla successione come un coniuge non separato.
Nel caso di addebito ha diritto invece ad un assegno vitalizio solamente nel caso in cui, al momento dell’apertura della successione, stesse godendo degli alimenti vitalizi.
La rinuncia all’eredità
Nei paragrafi precedenti abbiamo accennato alla possibilità di rinunciare alla propria quota di eredità. La rinuncia consiste in un atto con il quale il chiamato (erede) dichiara di non volere acquistare l’eredità: ciò potrebbe accadere qualora i debiti del defunto fossero superiori ai crediti.
Tramite l’atto della rinuncia gli effetti verificatisi nei confronti dell’erede cessano e questi rimane completamente estraneo, con la conseguenza che nessun creditore può rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
Come rinunciare alla propria quota di eredità?
La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione effettuata davanti ad un notaio, oppure presso il Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).
Tale dichiarazione andrà inserita nel Registro delle successioni, conservato nello stesso Tribunale. La rinuncia non deve prevedere alcuna condizione, né termine, né limitazione, pena la nullità dell’atto.
I termini entro cui rinunciare all’eredità sono stabiliti dall’articolo 480 del codice civile: il diritto di accettare e quindi di rinunciare all’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte del defunto.
Il termine di 10 anni può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi avesse interesse potrà chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.
Trascorso questo termine senza che il chiamato abbia fatto la dichiarazione, questi perde il diritto di accettare/rinunciare l’eredità (art. 481 cod. civ.).
Per approfondire, puoi leggere l’articolo specifico sulla rinuncia all’eredità presente sul blog.
Devoluzione dell’eredità
Che cosa accade all’eredità se il soggetto chiamato fa la dichiarazione di rinuncia? A chi spettano a questo punto le quote ereditarie? Possiamo distinguere più situazioni.
Nel caso delle successioni legittime, se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, salvo il diritto di rappresentazione, il quale fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente (anche nel caso in cui quest’ultimo non volesse accettare l’eredità). Se, invece, non vi sono altri coeredi legittimi, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Nel caso delle successioni testamentarie, invece, qualora vi fossero altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia verrà suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione. Se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.
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